Il nuovo corso delle politiche e dei servizi per il lavoro in Lombardia
Con la recente accelerazione dei processi di riforma delle politiche e del mercato del lavoro in Italia si delinea un nuovo quadro normativo che consente alla Regione Lombardia e alle Province lombarde di portare rapidamente a compimento il processo di cambiamento già avviato con la Legge Regionale n. 1/1999 e la successiva stipula di importanti intese strategico - operative con i soggetti interessati al governo del mercato del lavoro, intese che avevano sostanzialmente anticipato la riforma nazionale:
il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Province lombarde in materia di organizzazione dei servizi per il lavoro del 19 luglio 2001 e le relative "Linee di indirizzo per il decollo e la qualificazione dei servizi per il lavoro in Lombardia";
Il Patto per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale del 19 settembre 2001;
In particolare con l'emanazione del decreto legislativo del 19 dicembre 2002, n. 297 (contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 181) e della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (comunemente denominata "Legge Biagi") vengono gettate le basi per una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro e definito un nuovo quadro concettuale e operativo entro cui progettare e sperimentare nuovi e più efficaci interventi di politica del lavoro. Le principali direttrici della riforma (cfr. figura 3) nel suo complesso riguardano:
snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro anche attraverso l'utilizzo del collocamento on line e le borse telematiche del lavoro;
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico per renderlo maggiormente efficace e competitivo (significativi in proposito i collegamenti con il decreto legislativo n. 181/2000 e il decreto legislativo n. 297/2002); abolizione pressoché totale delle graduatorie, colloqui orientativi e proposte di lavoro entro termini prefissati, eliminazione del vecchio libretto di lavoro e sua sostituzione con la scheda anagrafica e professionale;
riaffermazione delle competenze provinciali attribuite con decreto legislativo n. 469/97 correlate ad una condizione di piena e legittima concorrenza tra i diversi soggetti pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro;
miglioramento del mercato del lavoro attraverso forme di incentivazione e di raccordo tra operatori pubblici ed operatori privati, ferme restando le specifiche competenze di Regioni e Province;
ridefinizione del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro (per evitare oneri aggiuntivi rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico) con la progressiva apertura del trattamento dei dati dei soggetti in cerca di lavoro ad una pluralità di soggetti;
coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina specifica sui lavoratori extracomunitari con l'obiettivo di prevenire forme di lavoro irregolare (e anche al fine di semplificare le autorizzazioni al lavoro);
eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di lavoro interinale e per quelle autorizzate ad esercitare attività di mediazione (è questo un aspetto importante perché le società private che operano nel mercato del lavoro potranno uscire dallo stretto ambito dell'autorizzazione già concessa per la specifica attività e cimentarsi nelle erogazione di una ampia gamma di servizi; aspetto importante se collegato con l'apertura dei servizi ad altri soggetti);
identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici con particolare riferimento agli Enti locali in possesso di specifici requisiti giuridico finanziari (la possibilità di esercitare attività di collocamento viene poi estesa agli Enti bilaterali costituiti dalle parti sociali, ai consulenti del lavoro, alle Università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado).
E' opportuno sottolineare ancora una volta che le indicazioni contenute nella legge n. 30/2003 danno concreta attuazione ad alcuni fondamentali principi ispiratori del processo di riforma dei servizi per il lavoro avviato in Lombardia. Tali principi, che delineano, di fatto, le peculiarità del modello lombardo, sono così sintetizzabili:
definire l'ambito effettivo del proprio intervento diretto, ben sapendo che questo non può essere omnicomprensivo, né esclusivo;
garantire ai cittadini e alle imprese condizioni ottimali di fruizione dei servizi attraverso un migliore funzionamento delle strutture di erogazione pubbliche e private;
promuovere un sistema a rete di strutture pubbliche e private, opportunamente monitorato, integrato con gli altri sistemi regionali e nazionali, basato su standard qualitativi definiti, in capo a soggetti autorizzati o accreditati;
diffondere e praticare logiche di intervento fondate sulla centralità del cliente e sull'approccio preventivo nei confronti della disoccupazione;
favorire la transizione da modelli organizzativi pubblici a modelli misti che vedano la presenza in rete di soggetti pubblici e privati accreditati, remunerati per le prestazioni erogate ai cittadini anche tramite appositi voucher individuali;
fare del servizio per il lavoro uno strumento reale di politica attiva dell'occupazione che sappia guardare, in modo non frammentato, alle esigenze di professionalità delle imprese e alla loro continua evoluzione, ai contenuti dell'offerta formativa e del sistema dell'istruzione, che quelle professionalità devono preparare, alle modificazioni dei comportamenti sociali, ai fabbisogni di formazione continua e di riqualificazione, alla tutela delle fasce deboli, all'integrazione della forza lavoro straniera, alla funzione dei soggetti privati, e così via;
dotarsi di una strumentazione di monitoraggio continuo della realtà del mercato del lavoro per coglierne anticipatamente le criticità e le dinamiche di sviluppo;
definire i reali servizi da offrire ai cittadini e alle imprese, predisponendo criteri e standard di qualità omogenei il cui mantenimento a regime dovrà essere oggetto costante di monitoraggio;
dotarsi di una valida strumentazione tecnica ben articolata ed integrata nelle differenti componenti di servizio;
dotarsi di personale con competenze adeguate alle funzioni da svolgere.