Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione, apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione sono le tre forme di apprendistato previste dal D.lgs 276/03 che, tra l'altro, ha ridisegnato l'apprendistato valorizzandone l'aspetto di formazione in alternanza scuola-lavoro. Le tre tipologie di contratto rispondono a esigenze diverse, e si rivolgono alle persone che desiderano avere una specializzazione tecnica o che desiderano svolgere un iter formativo che includa attività on the job.
Sono le Regioni a definire le linee di indirizzo per la formazione esterna di ciascuna figura professionale. Le Province indirizzano l'apprendista verso il corso più coerente e più vicino al luogo di lavoro. La formazione esterna è obbligatoria e avviene durante l'orario lavorativo. Lo scopo è dotare il giovane delle competenze trasversali (competenze di base, relazionali, organizzative ecc&) e dei contenuti professionalizzanti specifici della figura professionale oggetto dell'apprendistato.
Per garantire la formazione esterna all'apprendista le aziende sono tenute a comunicare alla Provincia competente l'avvenuta assunzione. La procedura prevede che la comunicazione avvenga entro 30 giorni dall'assunzione utilizzando l'apposito modello (Mod. Ap1).
Figura-chiave della formazione aziendale è il tutor, lavoratore designato dall'azienda con il compito di affiancare il giovane durante il percorso di apprendimento. L'obiettivo è quello di garantire all'apprendista la formazione necessaria per conseguire la qualifica professionale.