Il lavoro ripartito (job sharing) è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori si suddividono l'adempimento di una unica prestazione lavorativa. Ciascun lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dello svolgimento dell'intera prestazione.
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.
La somministrazione di manodopera sostituisce il lavoro interinale e permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Il contratto di inserimento mira a inserire o reinserire nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo.
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di manodopera in quanto l'appaltatore organizza in modo autonomo i mezzi necessari, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio, e si assume il rischio di impresa.
Mentre il distacco riguarda la messa a disposizione temporanea di uno o più lavoratori da parte del datore di lavoro a un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse, il trasferimento d'azienda disciplina il passaggio di proprietà di un'azienda o di una parte di essa.
Prevista dal DLgs 276/2003 per ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei nuovi contratti di lavoro introdotti dalla legge Biagi, è stata estesa dal DLgs 251/2004 a tutti i titpi di contratto. Le commissioni possono essere istituite presso le Università, gli enti bilaterali e le Direzioni Provinciali del Lavoro.
E' ancora il rapporto di lavoro più diffuso, e quello che garantisce le maggiori tutele al lavoratore. E' caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, che, in cambio della retribuzione, si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto. E' regolato, oltre che dalla legislazione sul lavoro, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl).
E' un contratto a tempo determinato, con scadenza fissata per iscritto, ammesso per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto (ad esempio per gravidanza, malattia e infortunio, tirocini e periodi di studio autorizzati), per eseguire lavori stagionali (ad esempio nel settore agricolo) oppure servizi o opere di carattere straordinario e occasionale. Può essere rinnovato una sola volta, oppure trasformato in contratto a tempo indeterminato.
E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro. Il part-time può essere verticale, orizzontale o misto. La Riforma Biagi ha introdotto alcune importanti novità allo scopo di incentivare il ricorso a questa forma contrattuale, in Italia ancora poco utilizzata.
Sono chiamati anche contratti di lavoro "parasubordinato" in quanto sono rapporti di lavoro che presentano elementi tipici del lavoro autonomo ed elementi tipici del lavoro subordinato: il lavoratore presta infatti la propria opera in base a un incarico affidatogli dal datore di lavoro, ma lo fa in autonomia. Per quanto riguarda gli obblighi di natura fiscale, il reddito da lavoro percepito dai collaboratori è assimilato a quello di lavoro dipendente. Come tale, il committente applica le ritenute, detrazioni, deduzioni ed ogni altro adempimento come se si trattasse di un ordinario lavoratore subordinato. Con l'entrata in vigore del DLgs 276/2003 le collaborazioni coordinate e continuative sono state ricondotte ad uno specifico progetto (collaborazioni a progetto).
La collaborazione occasionale è un contratto d'opera tra un lavoratore autonomo e un committente. In base al DLgs 276/2003 non può avere durata superiore a 30 giorni né prevedere un compenso superiore a 5000 euro nel corso dell'anno solare per lo stesso committente.
Lavorare a domicilio significa svolgere lavoro retribuito nel proprio domicilio per conto di uno o più imprenditori. Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni al nucleo familiare.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione, apprendistato professionalizzante e apprendistato per il conseguimento del diploma. Il decreto attuativo della Legge Biagi, in stretto raccordo con la Riforma Moratti, ridisegna l'apprendistato nella prospettiva di una formazione in alternanza. Di qui le tre tipologie di contratto, pensate per rispondere a obiettivi diversi.