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ISTRUZIONE & FORMAZIONE
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LAVORO
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Lavoratore extracomunitario     Si tratta di lavoratori che non sono cittadini dell'Unione europea.
Le norme che li riguardano prevedono per la loro permanenza nel nostro paese che dispongano di un permesso di soggiorno e di un lavoro. Sono previste a loro favore iniziative di formazione e sperimentazioni per l'inserimento in azienda concordate con i paesi di provenienza.
 
 
Lavoratore svantaggiato    

Nel decreto legislativo 276/2003 si definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f) del Regolamento 2204/2002 della Commissione Europea, che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

- qualsiasi giovane con meno di 25 anni o che abbia concluso la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- qualsiasi persona appartenente a una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

 
 
Lavori socialmente utili (LSU)     I lavori socialmente utili costituiscono una forma di impiego presso le Amministrazioni e le Imprese pubbliche nell'ambito di progetti relativi ad attività che hanno per oggetto  la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.
 
 
Lavoro a domicilio     É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
I  lavoratori che eseguono lavori a domicilio devono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno  risultanti dai contratti collettivi di categoria.
 
 
Lavoro a progetto    

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza il vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
II contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e contenere l'indicazione:

- della durata, determinata o determinabile, del rapporto;
- del progetto o programma di lavoro o delle fasi di esso dedotte nell'incarico;
- del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione oltre i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente in relazione all'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa;
- delle eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Sono escluse dal campo di applicazione:

- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e a fronte delle quali il prestatore di lavoro percepisca un compenso, sempre nel corso del medesimo anno solare, non superiore a 5 mila euro; in caso contrario si applicano le disposizioni relative ai rapporti di lavoro a progetto;
- le professioni intellettuali per l'esercizio per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del  decreto legislativo 276/2003 (24 ottobre 2003);
- i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia;
- le prestazioni rese nell'ambito della pubblica amministrazione.

 
 
Lavoro a tempo parziale     Vedi Contratto a tempo parziale o part-time
 
 
Lavoro atipico     Vedi Contratto di lavoro atipico
 
 
Lavoro autonomo    

Per lavoratore autonomo si intende una persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il lavoro autonomo rappresenta un'alternativa al lavoro dipendente e presenta le seguenti caratteristiche:

- autonomia, ovvero assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in relazione ai tempi, alle modalità e ai mezzi necessari al compimento dell'opera o del servizio;

- natura non imprenditoriale, intesa come prevalenza del lavoro rispetto al capitale e come mancanza di organizzazione delle risorse economiche e umane disponibili;

- abitualità e professionalità, cioè atti e comportamenti coordinati tra loro con regolarità e stabilità finalizzati a uno scopo preciso.

 
 
Lavoro dipendente    

Il lavoro dipendente è regolato da un contratto di lavoro che viene sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, con il quale vengono determinate le prestazioni di lavoro che ogni parte si obbliga a eseguire a favore dell'altra. Nel contratto si definiscono quindi la qualifica, le mansioni, la durata del rapporto, gli orari di lavoro, il livello retributivo ecc.
Gli obblighi reciproci sono:

- quelli del lavoratore dipendente che, mettendo a disposizione il proprio lavoro manuale e intellettuale, si assume l'obbligo di rispondere alle direttive del datore di lavoro;
- quelli del datore di lavoro che deve congruamente remunerare il lavoro ricevuto, versare gli oneri sociali, e complessivamente garantire al lavoratore tutti quei diritti che sono previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

 
 
Lavoro domestico     É un rapporto di lavoro inerente gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera,  continuativa e prevalente, presso lo stesso datore di lavoro.
In particolare, per addetti ai servizi domestici, s'intendono i lavoratori  che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.
 

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