Si tratta di lavoratori che non sono cittadini dell'Unione europea. Le norme che li riguardano prevedono per la loro permanenza nel nostro paese che dispongano di un permesso di soggiorno e di un lavoro. Sono previste a loro favore iniziative di formazione e sperimentazioni per l'inserimento in azienda concordate con i paesi di provenienza.
Lavoratore svantaggiato
Nel decreto legislativo 276/2003 si definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f) del Regolamento 2204/2002 della Commissione Europea, che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
- qualsiasi giovane con meno di 25 anni o che abbia concluso la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; - qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; - qualsiasi persona appartenente a una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; - qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; - qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; - qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; - qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; - qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; - qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; - qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; - qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
Lavori socialmente utili (LSU)
I lavori socialmente utili costituiscono una forma di impiego presso le Amministrazioni e le Imprese pubbliche nell'ambito di progetti relativi ad attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.
Lavoro a domicilio
É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi. Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. I lavoratori che eseguono lavori a domicilio devono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria.
Lavoro a progetto
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza il vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. II contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e contenere l'indicazione:
- della durata, determinata o determinabile, del rapporto; - del progetto o programma di lavoro o delle fasi di esso dedotte nell'incarico; - del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione oltre i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; - delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente in relazione all'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa; - delle eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Sono escluse dal campo di applicazione:
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e a fronte delle quali il prestatore di lavoro percepisca un compenso, sempre nel corso del medesimo anno solare, non superiore a 5 mila euro; in caso contrario si applicano le disposizioni relative ai rapporti di lavoro a progetto; - le professioni intellettuali per l'esercizio per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003 (24 ottobre 2003); - i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; - i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia; - le prestazioni rese nell'ambito della pubblica amministrazione.
Lavoro a tempo parziale
Vedi Contratto a tempo parziale o part-time
Lavoro atipico
Vedi Contratto di lavoro atipico
Lavoro autonomo
Per lavoratore autonomo si intende una persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il lavoro autonomo rappresenta un'alternativa al lavoro dipendente e presenta le seguenti caratteristiche:
- autonomia, ovvero assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in relazione ai tempi, alle modalità e ai mezzi necessari al compimento dell'opera o del servizio;
- natura non imprenditoriale, intesa come prevalenza del lavoro rispetto al capitale e come mancanza di organizzazione delle risorse economiche e umane disponibili;
- abitualità e professionalità, cioè atti e comportamenti coordinati tra loro con regolarità e stabilità finalizzati a uno scopo preciso.
Lavoro dipendente
Il lavoro dipendente è regolato da un contratto di lavoro che viene sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, con il quale vengono determinate le prestazioni di lavoro che ogni parte si obbliga a eseguire a favore dell'altra. Nel contratto si definiscono quindi la qualifica, le mansioni, la durata del rapporto, gli orari di lavoro, il livello retributivo ecc. Gli obblighi reciproci sono:
- quelli del lavoratore dipendente che, mettendo a disposizione il proprio lavoro manuale e intellettuale, si assume l'obbligo di rispondere alle direttive del datore di lavoro; - quelli del datore di lavoro che deve congruamente remunerare il lavoro ricevuto, versare gli oneri sociali, e complessivamente garantire al lavoratore tutti quei diritti che sono previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Lavoro domestico
É un rapporto di lavoro inerente gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, presso lo stesso datore di lavoro. In particolare, per addetti ai servizi domestici, s'intendono i lavoratori che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.