home | glossario | mappa sito | contatti  
ISTRUZIONE & FORMAZIONE
|
LAVORO
Seleziona la lettera iniziale per conoscere il significato della parola ricercata
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Telelavoro    

Forma di lavoro effettuata in luogo distante dall'ufficio centrale o dal centro di produzione  e implica una nuova tecnologia che permette la separazione e facilita la comunicazione.
Questa definizione di telelavoro (Ufficio Internazionale del lavoro del 1990), è basata su cinque parametri:

- Delocalizzazione produttiva
- Utilizzo intenso di sistemi informatici
- Esistenza di una rete di comunicazione (dell'impresa o infrastrutturale)
- Modifica della struttura organizzativa tradizionale
- Flessibilità di erogazione, impiego e gestione del lavoro.

Dal punto di vista aziendale l'INPS intende il telelavoro come una forma di prestazione d'opera che, benché svolta al di fuori dei tradizionali confini aziendali, non implica una trasformazione dei vigenti rapporti di lavoro.

 
 
Tempo determinato     Vedi Contratto a tempo determinato
 
 
Tempo indeterminato     Vedi Contratto a tempo indeterminato
 
 
Tirocinio formativo e di orientamento     Il tirocinio formativo e di orientamento è un'esperienza di tirocinio pratico o stage presso un'azienda.
Il tirocinio è regolamentato dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142 che stabilisce ambiti e modalità attuative dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 196 del 24 giugno 1997. La normativa, oltre a definire gli aspetti relativi all'attivazione dello stage, chiarisce che la finalità è quella di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I tirocini possono essere promossi a favore di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
Il tirocinio non è considerato rapporto di lavoro subordinato e non comporta l'obbligo di retribuzione e di assunzione da parte dell'azienda, che al termine dello stesso può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite.
Il numero di tirocinanti  che un datore di lavoro può ospitare è determinato dall'attività dell'azienda e dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato assunti presso la stessa.
A favore di adolescenti o giovani studenti possono essere promossi, inoltre, tirocini estivi di orientamento, disciplinati dal decreto legislativo 276/2003. Si tratta di iniziative con finalità orientative e di addestramento pratico, promosse durante le vacanze estive e destinate ad adolescenti o giovani, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l' università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi complessivi, anche in caso di pluralità di tirocini e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo. Nel tirocinio estivo di orientamento, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani, salvo diversa previsione dei contratti collettivi di lavoro.
 
 
Tutor    

Il tutor è una figura professionale che assolve a una funzione di facilitazione, attivazione e stimolazione del cliente-utente per cui opera.
Nell'ambito della formazione il tutor organizzativo, in genere, si occupa degli aspetti gestionali del percorso formativo, ossia dell'organizzazione del materiale didattico, delle aule, della predisposizione degli orari, delle comunicazioni a carattere organizzativo e, in quanto rappresentante della struttura che eroga la formazione, rappresenta il punto di riferimento per i corsisti.
Il tutor didattico, invece, è una figura professionale che assolve funzione di stimolazione del processo di apprendimento dei partecipanti al percorso formativo, svolge una funzione di animazione e sostegno del gruppo in apprendimento, monitorando il clima d'aula e i livelli di motivazione dei corsisti. Il tutor didattico, inoltre, rappresenta l'intermediario tra docenti e partecipanti ed è responsabile del coordinamento dei diversi docenti coinvolti nel percorso formativo, in modo da garantirne la continuità e la coerenza con gli obiettivi prefissati.
Le diverse funzioni del tutor didattico e del tutor organizzativo possono essere svolte da un unico operatore.
Nell'ambito degli interventi previsti dalla Legge n.144/1999, art.68, la figura del tutor è deputata al supporto e al tutoraggio nei percorsi prescelti dei giovani in obbligo formativo, anche attivando la rete dei diversi soggetti sul territorio (scuole e enti/centri di formazione, imprese e famiglie).
Nell'ambito della sperimentazione della riforma della scuola primaria (D.M. n. 100/2002), infine, il tutor è una figura docente appositamente individuata, che sta più tempo di altri docenti con gli alunni di un gruppo di lavoro o di una classe, insegna più discipline e, per questo, conosce gli allievi più a fondo ed è quindi in grado di ascoltarli, orientarli e aiutarli ad apprendere.

 

1

 
(C)2004 Regione Lombardia